Studenti e personale interinale

Assicurazione malattie: Studenti stranieri in Svizzera

Studenti dell’UE/AELS

Conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE (ALCP) e alla Convenzione AELS, gli studenti di uno Stato dell’UE/AELS che soggiornano in Svizzera nell’ambito di una formazione o di un perfezionamento non sono soggetti all’obbligo di assicurazione in Svizzera purché non esercitino un’attività lucrativa e restino assicurati presso il sistema di sicurezza sociale del loro Paese di domicilio. Possono farsi curare in Svizzera presentando la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM). Se invece esercitano un’attività lucrativa, sono tenuti ad assicurarsi in Svizzera (principio dell’assicurazione nel luogo di lavoro). Gli studenti che dispongono di un'assicurazione privata possono essere esentati, a condizione che la loro copertura assicurativa sia equivalente.

Studenti e stagisti di altri Paesi

Gli studenti e gli stagisti provenienti da altri Paesi (al di fuori dell’UE/AELS) che soggiornano in Svizzera nell’ambito di una formazione o di un perfezionamento possono chiedere di essere esentati dall’obbligo d'assicurazione purché beneficino di un’assicurazione privata con una copertura equivalente a quella di una cassa malati svizzera. Possono essere esentati per un periodo di tre anni con possibilità di proroga per altri tre anni al massimo. Scaduto questo termine, avranno l’obbligo di assicurarsi in Svizzera.

Studenti che si assicurano in Svizzera

Gli studenti obbligati ad assicurarsi contro le malattie devono affiliarsi a una cassa malati autorizzata in Svizzera. Ad essi sono pertanto applicabili le regole relative alle persone domiciliate in Svizzera (v. sotto: obbligo d’assicurazione, premi e partecipazione ai costi, riduzione dei premi).

Fonte: Studenti stranieri in Svizzera (admin.ch)


Schlussfolgerung:  Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie während Ihres gesamten Aufenthalts in der Schweiz verpflichtet sind, über einen schweizerischen Versicherungsschutz zu verfügen. Wenn Sie eine internationale Versicherungslösung aus dem Ausland haben, können Sie hier einen Antrag auf Befreiung bei der Gemeinsame Einrichtung KVG hier.

Wird Ihr Antrag von der Gemeinsamen Einrichtung KVG abgelehnt, können wir Ihre obligatorische Versicherung mit beiliegenden Versicherungsantrag bei SWICA abschliessen.

Für weitere Fragen steht Ihnen das SWICA-Novartis-Team gerne zur Verfügung: novartis@swica.ch 


Lavoratori a breve termine in Svizzera

Le persone domiciliate all’estero che lavorano in Svizzera per un breve periodo devono stipulare un’assicurazione malattie in Svizzera. Sono tuttavia possibili eccezioni in funzione del Paese di domicilio e della nazionalità del lavoratore o del tipo di permesso di lavoro. 

Lavoratori UE/AELS - Assicurazione nel luogo di lavoro

Nel 2002 l'Accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE (ALCP) e la Convenzione AELS hanno permesso di armonizzare i sistemi di sicurezza sociale. Pertanto l’obbligo d’assicurazione è retto dal principio del luogo di lavoro. Ogni persona che lavora in Svizzera, nonché i membri della sua famiglia senza attività lucrativa, devono stipulare un’assicurazione malattie in Svizzera.

Questa regola si applica ai seguenti lavoratori provenienti dall’UE/AELS:

  • titolari di un permesso di breve durata (permesso L)

  • persone che lavorano in Svizzera per tre mesi al massimo e che non necessitano di un permesso di dimora per questo periodo (procedura di annuncio), salvo che dispongano di una copertura assicurativa privata equivalente per i trattamenti in Svizzera.

Sono possibili eccezioni per i lavoratori residenti in Germania, Austria, Francia e Italia che rientrano regolarmente nel loro Paese (almeno una volta alla settimana). Si vedano le spiegazioni relative al diritto di opzione sotto la rubrica «Lavoratori frontalieri in Svizzera».

Inizio e fine dell’assicurazione

I cittadini di un Paese dell’UE/AELS che non necessitano di un permesso di dimora (lavoro inferiore a tre mesi) hanno l’obbligo di assicurarsi sin dall’inizio del loro contratto di lavoro. Se non lo fanno, possono essere affiliati d’ufficio a una cassa malati. L’assicurazione dovrà allora cominciare il giorno in cui inizia il contratto di lavoro.
L’assicurazione termina il giorno della fine dell’attività in Svizzera, ma al più tardi il giorno della partenza effettiva dalla Svizzera o con il decesso dell’assicurato.

I cittadini di un Paese dell’UE/AELS in possesso di un permesso L valido per più di tre mesi devono assicurarsi a partire dal giorno in cui si sono annunciati all'ufficio di controllo degli abitanti. Hanno tre mesi di tempo per affiliarsi a una cassa malati svizzera. Se non rispettano questo termine, possono esservi affiliati d’ufficio. In caso di ritardo non giustificabile, devono versare un supplemento di premio per affiliazione tardiva e pagare essi stessi i trattamenti medici fino alla data di affiliazione.

L’assicurazione termina al momento della partenza annunciata all'ufficio di controllo degli abitanti, in ogni caso il giorno della partenza effettiva dalla Svizzera o con il decesso dell’assicurato.

Lavoratori da Paesi al di fuori dell’UE/AELS

I cittadini di uno Stato terzo (al di fuori dell’UE/AELS) che possiedono un permesso di breve durata o di dimora valido almeno tre mesi devono stipulare un’assicurazione malattie in Svizzera.

L’obbligo d'assicurazione si estende anche ai lavoratori stranieri il cui permesso di dimora è valido per meno di tre mesi (p. es. i lavoratori stagionali), salvo che dispongano di una copertura assicurativa equivalente per i trattamenti in Svizzera.

Inizio e fine dell’assicurazione

I titolari di un permesso L valido per più di tre mesi sono tenuti ad assicurarsi a partire dal giorno in cui si sono annunciati all'ufficio di controllo degli abitanti. Hanno tre mesi di tempo per affiliarsi a una cassa malati svizzera. Se non rispettano questo termine, possono esservi affiliati d’ufficio. In caso di ritardo non giustificabile, devono versare un supplemento di premio per affiliazione tardiva e pagare essi stessi i trattamenti medici fino alla data di affiliazione.

I titolari di un permesso L valido meno di tre mesi hanno l’obbligo di assicurarsi sin dal loro ingresso in Svizzera. In caso contrario, possono essere affiliati d’ufficio a una cassa malati.

L’assicurazione termina il giorno della partenza annunciata all'ufficio di controllo degli abitanti e in ogni caso il giorno della partenza effettiva dalla Svizzera o con il decesso dell’assicurato.

Lavoratori pluriattivi (attività in vari Paesi)

Un cittadino svizzero o di uno Stato membro dell’UE che lavora contemporaneamente come dipendente o indipendente o sul territorio di più Stati membri dell’UE/AELS, o in Svizzera e sul territorio di uno o più Stati membri dell’UE/AELS è soggetto alla legislazione di un solo Stato. Per maggiori informazioni si veda la rubrica «Lavoratori nell’UE o nell’AELS – Attività retribuite contemporanee nell’UE/AELS o in Svizzera».

In Svizzera le casse di compensazione AVS hanno la competenza di pronunciarsi sull’assoggettamento alle assicurazioni sociali e la loro decisione si applica anche all’assicurazione malattie. I lavoratori pluriattivi sono dunque tenuti a rivolgersi alla cassa di compensazione AVS competente.

Fonte: Lavoratori a breve termine in Svizzera (admin.ch)